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Sez. 2, Sentenza n. 1372 del 16/04/1976 (Rv. 380077 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - PROPONIBILITA - ECCEZIONE DI USUCAPIONE - AMMISSIBILITA IN APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380077-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - PROPONIBILITA - ECCEZIONE DI USUCAPIONE - AMMISSIBILITA IN APPELLO - LIMITI.*

La disposizione del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, posta in relazione con quella di cui al primo comma, va intesa nel senso che il divieto dello jus novorum in appello e sancito soltanto per quelle istanze (caratterizzate da petitum e causa petendi autonomi) che il convenuto propone al fine di ottenere l'affermazione - con efficacia di giudicato - di un proprio controdiritto, che solo mediatamente puo importare, come uno dei possibili effetti, la reiezione della domanda dell'attore. Non rientrano, invece, nell'ambito del divieto le domande che si risolvono in contestazioni volte esclusivamente a paralizzare gli effetti giuridici del diritto fatto valere dall'attore e, come tali, implicanti un esame incidenter tantum. In questi casi ricorre la fattispecie delle eccezioni riconvenzionali nuove, proponibili in Sede di appello - ai sensi del secondo comma della citata norma - anche se richiedono accertamenti di fatti non dedotti in primo grado. E tra queste eccezioni deve comprendersi quella di usucapione, che, se diretta soltanto a paralizzare la pretesa attrice e non al conseguimento di altre utilita, e ammissibile in appello. (Conf 24/75, mass n 373132; (Conf 848/74, mass n 368741; (Conf 524/69, mass n 338666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)