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Sez. 2, Sentenza n. 3321 del 06/04/1987 (Rv. 452372 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452372-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., il divieto del "novum" in appello riguarda soltanto le domande e non le eccezioni, neppure quando si tratti di eccezioni riconvenzionali le quali, pur ampliando l'ambito della disputa e postulando la soluzione di nuove questioni di fatto e di diritto, hanno in realtà il limitato scopo di contrastare la pretesa avversaria. È pertanto consentita la deduzione, per la prima volta in secondo grado, dell'Invalidità di un negozio, ove tale deduzione sia diretta al mero fine di conseguire il rigetto della domanda proposta dalla controparte in forza del medesimo negozio e non anche un'autonoma pronuncia giudiziale affermativa di quella Invalidità. (V 1372/76, mass n 380077; (Conf 6574/79, mass n 403325; (Conf 564/78, mass n 389878).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)