Sez. 1, Sentenza n. 1817 del 28/01/2005 (Rv. 579314 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Verificazione dei crediti da parte del commissario liquidatore - Natura di procedimento amministrativo - Sussistenza - Conseguenza - Successivo giudizio di opposizione al passivo - Invocabilità di ragioni diverse e nuove rispetto a quelle addotte dal commissario liquidate nella fase amministrativa.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di liquidazione coatta amministrativa, la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore ha natura di procedimento amministrativo e, pertanto, non avendo la domanda di inserimento nel relativo elenco natura di domanda giudiziale, nel giudizio di opposizione instaurato ex art. 209, secondo comma, legge fall., dal creditore escluso, il commissario liquidatore può contrastare la domanda anche per ragioni diverse e nuove rispetto a quelle addotte nella fase amministrativa per non accogliere la domanda.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)