Sez. 1, Sentenza n. 17048 del 03/08/2007 (Rv. 599704 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Legge n. 89 del 2001 - Ambito applicativo - Esercizio di attività giurisdizionale - Liquidazione coatta amministrativa - Esclusione - Fondamento - Natura amministrativa del procedimento - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, non è configurabile in relazione alla liquidazione coatta amministrativa, che è procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano fasi di carattere giurisdizionale, quali la dichiarazione dello stato di insolvenza, le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo. Poiché è il deposito dello stato passivo che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, la connotazione giurisdizionale sopravviene soltanto con il deposito stesso, e per effetto della proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni di cui agli artt. 98 e 100 l. f. o delle insinuazioni tardive. Pertanto, ove non sia neppure dedotta (come nella specie) l'esistenza di contenzioso con riferimento all'intervenuta declaratoria dello stato di insolvenza ed ai giudizi eventualmente da essa derivanti, il procedimento mantiene del tutto inalterato il suo carattere amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)