Sez. 6, Ordinanza n. 2076 del 03/06/1998 Cc. (dep. 07/07/1998) Rv. 211961 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Errori di fatto - Ricorso alla procedura di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di emendare gli errori di fatto in cui sia incorso il giudice: in tal modo, infatti, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad un'emenda del testo della sentenza, ma ad una inammissibile modifica della decisione, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione nonché dei canoni imposti dall'art. 130 cod. proc. pen. .Deve infatti escludersi l'ammissibilità della correzione dell'errore di fatto basata su una sorta di equiparazione - mutuata dal codice di rito civile - tra la disciplina della correzione degli errori materiali e quella della revocazione, trattandosi di due istituti non ragionevolmente accomunabili, come già ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 119 del 18 aprile 1996, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 391 bis cod. proc. civ., che tale equiparazione effettuava prevedendo un identico termine per la presentazione delle istanze di correzione degli errori materiali e di revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di cassazione. (Fattispecie nella quale era stato dedotto quale errore materiale il presupposto della mancanza dello specifico mandato a impugnare del difensore dell'imputato contumace su cui si era fondata la pronuncia della Corte di cassazione di inammissibilità del ricorso). (Vedi Corte cost., sent. n. 36 del 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)