Sez. 2, Sentenza n. 523 del 23/02/1972 (Rv. 356520 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - VALUTABILITA - SPETTANZA DELLA PENSIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - VALUTABILITA - SPETTANZA DELLA PENSIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
Nelle controversie giudiziali concernenti domande di pensione di invalidita, non e consentito al giudice decampare dal quadro clinico e sintomatologico delle infermita denunciate nella domanda di pensionamento; ma, qualora siasi verificato un aggravamento della sindrome morbosa denunciata nella fase amministrativa, egli deve tenerne conto e stabilire quale incidenza esso abbia avuto sulla capacita di guadagno dell'assicurato. Se, pertanto, l'invalidita pensionabile viene a maturare nelle more del giudizio a seguito dell'evolversi naturale della malattia denunciata in Sede amministrativa, la pensione dovra essere riconosciuta e liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la predetta condizione si sia realizzata. (nella specie i giudici di appello, pur riconoscendo che per aggravamento dell'arteriosclerosi e dell'ipertensione denunciate dall'assicurato, questi aveva sofferto una crisi anginosa ed un infarto, avevano escluso la Rilevanza di tale evoluzione della malattia perche verificatosi nel corso del giudizio). (Conf 1172'71, mass n 351301).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)