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Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 06/07/1972 (Rv. 359551 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359551-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*

In tema di pensione di invalidita, il grado di invalidita va accertato non solo con riferimento alle infermita esistenti al momento della presentazione della domanda all' INPS, ma anche tenendo conto delle infermita successivamente accertate od accertabili nel corso del procedimento amministrativo nonche degli aggravamenti verificatisi per evoluzione delle dette infermita, i quali, benche intervenuti nelle more della fase giudiziaria, costituiscano, secondo i canoni delle scienze sanitarie, il naturale, anche se non necessario, sviluppo del processo patologico delle anzidette infermita. Quando lo stato invalidante abbia raggiunto i limiti legali pensionabili soltanto a seguito dell'aggravamento delle suddette infermita sopravvenuto nel corso del procedimento giudiziario, il diritto alla pensione deve essere riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le condizioni relative a tale diritto si sono verificate. (Conf 555'72, mass n 356569; 523'72, mass n 356520).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)