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Sez. 3, Sentenza n. 8688 del 09/04/2009 (Rv. 607901 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Attività edilizia - Qualificabilità come "pericolosa" per i fini di cui all'art. 2050 cod. civ. - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607901-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

L'attività edilizia può essere considerata "pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., solo quando comporti l'esecuzione di rileva opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree; pertanto, non può invocarsi la presunzione di cui alla predetta disposizione nell'ipotesi del tranciamento di una linea telefonica occorso durante lavori di scavo estesi su una modesta superficie (nella specie, un metro quadrato), in zona agricola, lontano da altre costruzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)