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Sez. L, Sentenza n. 4003 del 20/04/1998 (Rv. 514632 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Serie di contratti a termine (illegittimi) per attività stagionali - Rapporto a tempo indeterminato ex legge n. 230 del 1962 - Adempimenti relativi alla configurazione del rapporto a termine, sospensioni delle prestazioni e svolgimento di attività presso terzi - Risoluzione del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad attività alberghiera in Venezia Lido.
Stato
decisa il 1998-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514632-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In ipotesi di stipulazione di una serie di contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di mansioni relative ad un'attività prevalentemente caratterizzata dalla stagionalità (nella specie: attività alberghiera in Venezia Lido) in un quadro normativo che non consentiva il ricorso a tale tipo di contratto, la circostanza che le parti, adeguandosi agli aspetti oggettivi dell'attività imprenditoriale, siano ricorse a distinti contratti a termine e poi abbiano provveduto agli adempimenti attuativi di tale configurazione, con la corresponsione delle spettanze di fine rapporto, la riconsegna del libretto di lavoro, ecc., non comporta di per sè rinuncia per mutuo consenso al carattere di rapporto a tempo indeterminato conferito dalla legge al rapporto di lavoro fin dal suo instaurarsi, e tale valenza non può avere neanche la prestazione di attività lavorativa in favore di un terzo, poiché in simili circostanze durante la ricorrente sospensione della prestazione il lavoratore non è tenuto a tenersi a disposizione del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)