diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3034 del 23/06/1989 (Rv. 463217 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TERMINE - SUSSISTENZA DI UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463217-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TERMINE - SUSSISTENZA DI UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nell'ipotesi di successione di contratti di lavoro a termine fuori delle eccezioni consentite dalla legge, ancorché caratterizzati dall'interruzione - fra l'uno e l'altro - dell'attività lavorativa, la nullità delle relative clausole, da far valere con l'ordinaria Azione dichiarativa, essendo inapplicabile l'art. 6 della legge n. 604 del 1966, comporta la sussistenza fin dall'origine di un unico rapporto a tempo indeterminato. L'eventuale risoluzione del rapporto per mutuo consenso va accertata con particolare rigore e, ove non contenuta in un atto formale, deve risultare da un comportamento inequivoco che evidenzi il completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto stesso, essendo in particolare prive di univoco valore sintomatico in tal senso, oltre all'illegittima apposizione del termine, anche la Mancanza, pure se per un lungo periodo, di attività lavorativa, nonché la restituzione del libretto di lavoro al lavoratore e le stesse circostanze del versamento e dell'accettazione, da parte del medesimo, di competenze economiche. (V 4395/88, mass n 459376; (V 2623/88, mass n 458351; (V 1509/87, mass n 450952; (V 667/85, mass n 438872).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)