Sez. L, Sentenza n. 1592 del 12/03/1982 (Rv. 419402 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI ILLEGITTIMAMENTE SOTTOPOSTI A TERMINE SUCCEDUTISI NEL TEMPO TRA LE STESSE PARTI - TRASFORMAZIONE IN UN UNICO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PERIODI INTERCORSI TRA UN CONTRATTO E L'ALTRO - CONSENSUALE SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO - ASTRATTA CONFIGURABILITÀ - ONERE DI PROVA CONTRARIA - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI ILLEGITTIMAMENTE SOTTOPOSTI A TERMINE SUCCEDUTISI NEL TEMPO TRA LE STESSE PARTI - TRASFORMAZIONE IN UN UNICO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PERIODI INTERCORSI TRA UN CONTRATTO E L'ALTRO - CONSENSUALE SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO - ASTRATTA CONFIGURABILITÀ - ONERE DI PROVA CONTRARIA - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
La trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti (nella specie: scritture artistiche) succedutisi nel tempo fra le stesse parti ed illegittimamente sottoposti a termine non può, di per sè, far presumere che nei periodi intercorsi fra un contratto e l'altro il prestatore d'opera sia stato necessariamente a disposizione del datore di lavoro, ben potendosi tali periodi configurare come consensuali sospensioni della prestazione di lavoro, pur permanendo il vincolo obbligatorio; grava, pertanto, sul lavoratore l'Onere di provare di essere stato obbligato a tenersi a disposizione del datore di lavoro negli intervalli predetti, anche ove risulti non aver egli svolto altra attività nel corso di essi, salva in ogni caso la possibilità del giudice del merito di trarre, al riguardo, argomenti di prova da presunzioni, purché di queste siano evidenziati, con adeguata motivazione, i caratteri stabiliti dall'art. 2729 cod. civ.. (V 5922/81, mass n 416689; (V 425/79, mass n 396543).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)