Sez. U, Sentenza n. 13894 del 14/06/2007 (Rv. 598056 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Materia contrattuale - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Legge applicabile - Identificazione in base al diritto del giudice adito - Conseguenze in base alla Convenzione di Roma 19 giugno 1980 - Criterio del collegamento più stretto con un determinato Paese - Legge tedesca.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In materia contrattuale, in base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; tale luogo va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e, in base all'art. 57 della legge n. 218 del 1995, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 4, 1° co. Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, secondo la legge del Paese con il quale il contratto (nella specie, di agenzia) presenti il collegamento più stretto, nella specie quella tedesca (sulla base di tali principi la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha affermato la giurisdizione del giudice italiano interpretando il paragrado 269 1 B.G.B. - secondo cui, ove il luogo dell'esecuzione della prestazione non sia determinato dalle parti o non possa desumersi dalle circostanze, coincide con il luogo di residenza del debitore al momento della costituzione del rapporto -, in conformità con la giurisprudenza tedesca, nel senso che nelle controversie relative ad obbligazioni collegate ad un determinato territorio, come quelle nascenti da un contratto di agenzia con diritto di esclusiva, la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l'agente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)