Sez. U, Ordinanza n. 9107 del 03/05/2005 (Rv. 583334 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Materia contrattuale - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Legge sostanziale utilizzabile - Identificazione in base al diritto internazionale privato del giudice adito - Conseguenze in base alla Convenzione di Roma 19 giugno 1980 - Criterio del collegamento più stretto del contratto ad un determinato Paese - Legge italiana - Art. 1182 cod. civ. - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Fattispecie - Domicilio del debitore convenuto - Giudice italiano - Giurisdizione - Insussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie, italiano, e quindi, in base all'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, secondo la legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto, nella specie l'Italia. Ne consegue, nel caso in cui l'attrice italiana lamenti il mancato adempimento, da parte della società tedesca convenuta, delle prestazioni relative (a) alla mancata acquisizione da una società statunitense, anche in favore di essa attrice, della licenza di utilizzazione del marchio di quella, e (b) alla mancata attuazione di un accordo che avrebbe permesso ad essa attrice di realizzare la produzione e la distribuzione di calzature, che, alla stregua dell'art. 1182 cod. civ., norma del nostro ordinamento che disciplina il luogo dell'adempimento, la prima prestazione doveva essere eseguita all'estero, perché colà dovevano essere intrattenuti i rapporti per il conseguimento della licenza e per l'estensione della stessa alla società attrice italiana, e la seconda, non essendo il luogo di esecuzione determinato dalla convenzione o dagli usi e non potendosi desumere dalla natura della prestazione o da altre circostanze (art. 1182, primo comma) né in base ai criteri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., doveva essere adempiuta al domicilio che il debitore, cioè il convenuto, aveva al tempo della scadenza (quarto comma), vale a dire la Germania. Va pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di risoluzione dell'accordo e conseguente risarcimento del danno proposto dalla società italiana nei confronti della convenuta tedesca.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Tratt. Internaz. 19/06/1980 art. 4, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)