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Sez. U, Ordinanza n. 5091 del 27/02/2008 (Rv. 602054 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Materia contrattuale - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Legge sostanziale utilizzabile - Identificazione in base al diritto internazionale privato del giudice adito - Conseguenze in base alla Convenzione di Roma 19 giugno 1980 - Criterio del collegamento più stretto del contratto ad un determinato Paese - Legge italiana - Fattispecie in tema di presentazione di un progetto in relazione ad un appalto concorso.
Stato
decisa il 2008-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602054-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804 (alla quale norma è identica quella dell'art. 5.1 del Regolamento CE n. 44 del 2001), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi in base all'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218; e poiché quest'ultimo fa rinvio alle norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della stessa il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto (nella specie, le S.U. hanno dichiarato che è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano la controversia - promossa da una società italiana nei confronti di una società di diritto francese, a seguito dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale consistente nella presentazione di un'offerta per un appalto concorso, quale capogruppo di un'associazione temporanea di imprese - sul rilievo che, essendo il collegamento più stretto con l'Italia che con la Francia, il luogo dell'adempimento era da individuare secondo i principi di cui all'art. 1182 cod. civ., che consente di far riferimento al domicilio del debitore solo come criterio residuale, non operante in presenza di un'individuazione del luogo di adempimento risultante dalla natura stessa del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 5, Legge 18/12/1984 num. 975 art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 2001 num. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)