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Sez. U, Sentenza n. 1224 del 08/04/1976 (Rv. 379918 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA DELLA PA - PREMINENZA DELLA POSIZIONE RISERVATA ALLO STATO ED AGLI ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO - POTERI - NATURA PRIVATISTICA - RISOLUZIONE PER VOLONTA DELL'ENTE PUBBLICO - SINDACATO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - LICEITA - ILLICEITA DEL PROVVEDIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIVITA.*
Stato
decisa il 1976-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379918-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA DELLA PA - PREMINENZA DELLA POSIZIONE RISERVATA ALLO STATO ED AGLI ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO - POTERI - NATURA PRIVATISTICA - RISOLUZIONE PER VOLONTA DELL'ENTE PUBBLICO - SINDACATO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - LICEITA - ILLICEITA DEL PROVVEDIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIVITA.*

La preminenza della posizione riservata alla pubblica amministrazione committente e l'essere l'opera appaltata rivolta alla destinazione di fini pubblici, non incidono sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche, dal quale derivano, per l'appaltatore, veri e propri diritti soggettivi, cui corrispondono obblighi a carico dell'amministrazione. Ne consegue che, siccome i poteri attribuiti dal capitolato generale per le opere dipendenti dal ministero dei llpp, approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063, agli enti pubblici appaltanti diversi dallo stato, trovano la loro radice nella volonta contrattuale, l'Esercizio illegittimo di tali poteri, risolvendosi nella lesione di un diritto soggettivo dell'appaltatore, e soggetto al Sindacato dell'autorita giudiziaria. Pertanto, nel caso in cui l'ente pubblico appaltante (nella specie diverso dello stato) abbia risolto autoritativamente il contratto di appalto per frode dell'appaltatore, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art 340 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all F, l'appaltatore puo dedurre, dinanzi al giudice ordinario, l'illegittimita del provvedimento sia per ragioni sostanziali che procedurali, ma soltanto al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti e non anche per l'annullamento o la revoca del provvedimento amministrativo di risoluzione. (V 1531/72).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)