Sez. L, Sentenza n. 11919 del 24/11/1998 (Rv. 521067 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Contestazione in appello di conteggi relativi a spettanze retributive già accettati in primo grado - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Il sistema di preclusioni su cui è fondato il rito del lavoro, tendente a consentire all'attore di conseguire rapidamente il bene della vita reclamato, comporta che divengano incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non sussistono divergenze tra le parti, secondo una tendenza generale, volta a favorire la "determinazione del concreto", che trova espressione, in materia di quantificazione di spettanze, nella possibilità per il giudice di disporre, con ordinanza ai sensi dell'art. 423 cod. proc. civ., il pagamento delle somme non contestate; ne consegue che deve ritenersi tardiva e perciò inammissibile in appello qualunque doglianza in ordine ai conteggi relativi a spettanze lavorative, una volta che detti conteggi siano stati accettati in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 423 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)