Sez. L, Sentenza n. 4482 del 08/04/2000 (Rv. 535474 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rito del lavoro - Sistema di preclusioni - Finalità - Obbligo del convenuto di prendere posizioni specifiche - Conseguenze - Elementi di fatto caratterizzati da assenza di divergenze delle parti - Incontestabilità successiva - Conteggi incontestati in primo grado - Contestazione in appello - Inammissibilità - Contestazione dell'"an" - Insufficienza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, caratterizzato da un sistema di preclusioni tendente a consentire all'attore di conseguire rapidamente il bene della vita reclamato e dall'obbligo del convenuto di prendere posizione precisa, non limitata ad una generica contestazione, sui fatti affermati dall'attore, diventano incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non sussistono divergenze delle parti. Ne consegue che non possono essere sollevate nel giudizio d'appello contestazioni riguardo a conteggi che debbano ritenersi incontestati in primo grado in difetto di rilievi od obiezioni ad essi relativi; né ad esimere il convenuto dall'onere di contestare i conteggi è sufficiente la contestazione relativa all'"an" della pretesa della controparte, dato che una simile difesa è compatibile con una diversa valutazione in punto di quantificazione del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)