Sez. L, Sentenza n. 3758 del 29/03/1995 (Rv. 491529 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, in caso di globale contestazione del credito dedotto - Insussistenza - Mancata contestazione di detti conteggi - Elemento integratore del convincimento del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
L'onere di specifica contestazione gravante, a norma dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., sul convenuto nelle controversie individuali di lavoro non trova applicazione con riferimento ai conteggi elaborati dall'attore, pur inseriti nel ricorso introduttivo della lite o ritualmente prodotti, nel caso in cui il convenuto contesti globalmente, quanto all'"an debeatur", il credito dedotto in giudizio. Comunque, la mancata contestazione specifica di tali conteggi non comporta di per sè il riconoscimento della loro affidabilità e precisione, pur potendo, a seconda delle circostanze, costituire elemento integratore del convincimento del giudice. (Nella specie il giudice di secondo grado - la cui sentenza è stata confermata dalla S.C. -, in controversia relativa al compenso per lavoro straordinario svolto da dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva determinato il numero delle ore di lavoro straordinario sulla base di una consulenza tecnico-contabile da lui disposta invece che con riferimento ai dati dichiarati dai lavoratori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)