Sez. 5, Sentenza n. 12170 del 26/05/2009 (Rv. 608470 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Beni alienati a titolo oneroso nei sei mesi precedenti l'apertura della successione - INVIM - Detrazione dall'imposta di successione ex art. 19, lett. a), del d.P.R. n. 637 del 1972 - Inapplicabilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, la detrazione dell'INVIM liquidata sugli immobili caduti in successione, prevista dall'art. 19, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (applicabile "ratione temporis"), trova la sua "ratio" nell'opportunità di depurare il valore lordo dell'immobile dalla necessaria spesa data dal pagamento dell'INVIM corrispondente, onde adeguare l'imposizione all'effettiva dimostrazione di ricchezza. L'imprescindibile correlazione, posta dalla norma tra detraibilità dell'INVIM dall'imposta di successione e l'afferenza della sua liquidazione a ciascun immobile trasferito "mortis causa", comporta che tale detrazione si applica solo all'INVIM liquidata sugli immobili effettivamente trasmessi a tale titolo, e non anche a quella relativa ai beni che, in quanto trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto, sono considerati, con "fictio iuris", compresi nell'attivo ereditario ex art. 9 del d.P.R. n. 637 cit., per i quali la detrazione va fatta non dal tributo successorio, ma dal valore dell'attivo ereditario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 9 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)