Sez. 5, Sentenza n. 16007 del 17/08/2004 (Rv. 575758 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Detrazioni dall'imposta - Successione in linea retta e a favore del coniuge - INVIM detraibile - Disciplina ex art. 19, lett. a), del dPR n. 637 del 1972 - Interpretazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, l'art. 19, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), il quale disciplina la detrazione dal tributo dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili oggetto della successione, va interpretato nel senso che, in caso di successione in linea retta e a favore del coniuge, l'importo dell'INVIM da detrarre รจ quello, ridotto del cinquanta per cento, effettivamente dovuto dal contribuente per effetto della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)