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Sez. 5, Sentenza n. 17546 del 09/08/2007 (Rv. 601262 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Detrazioni - Beni e diritti alienati dal defunto a titolo oneroso negli ultimi sei mesi - Appartenenza all'attivo ereditario ex art. 10 del d.lgs. n.346 del 1990 - Conseguenze - Detraibilità dell'INVIM versata ex art. 26 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601262-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, l'art. 26, comma primo, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (applicabile "ratione temporis", anteriormente all'abrogazione operata dall'art. 11 del d.l. n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997), a norma del quale dall'imposta di successione va detratta l'INVIM liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso, trova applicazione anche in riferimento all'INVIM versata per la cessione di beni e diritti alienati a titolo oneroso dal "de cuius" negli ultimi sei mesi, da includersi nell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 10, comma primo, del d.lgs. n. 346 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)