Sez. 5 - , Sentenza n. 19286 del 16/09/2020 (Rv. 658994 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | "Ius superveniens" - Art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 - Applicabilità automatica nel giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 al d.lgs. n. 471 del 1997 non operano in modo generalizzato in senso favorevole al reo, con la conseguenza che la mera affermazione di uno "ius superveniens" migliorativo non rende automaticamente la sanzione irrogata illegale, in mancanza della specifica deduzione dell'applicabilità - in concreto - di una sanzione tributaria inferiore a quella comminata. (Nella specie, la S.C. ha accolto la richiesta subordinata di applicazione dello "ius superveniens", avendo la società ricorrente trascritto nella memoria lo stralcio dell'avviso di accertamento dal quale risultava la violazione accertata e la sanzione in concreto applicata e avendo altresì rideterminato il "nuovo" minimo edittale da irrogare, corrispondente al 90 per cento della maggior imposta dovuta).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)