Sez. 5 - , Sentenza n. 8716 del 30/03/2021 (Rv. 660967 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - D.lgs. n. 158 del 2015 - "Ius superveniens" - Principio del “favor rei” – Applicazione retroattiva – Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 e vigente dal 1° gennaio 2016 a norma dell'art. 32 del medesimo d.lgs., è applicabile retroattivamente in forza del principio del "favor rei", a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 32, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)