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Sez. 2, Sentenza n. 48031 del 20/10/2016 Ud. (dep. 14/11/2016) Rv. 268536 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Riduzione della pena complessiva per effetto della concessione delle circostanze generiche equivalenti alla recidiva contestata - Rideterminazione in aumento della pena pecuniaria - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268536-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, senza mutare la struttura del reato continuato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata (con corrispondente eliminazione della relativa porzione di pena), pur mantenendo ferma la pena detentiva inflitta dal primo giudice, aumenti la pena pecuniaria finale, per effetto di una diversa commisurazione della frazione di pena riferita ai reati satelliti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)