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Sez. 6, Sentenza n. 27723 del 05/03/2013 Ud. (dep. 24/06/2013) Rv. 256801 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riduzione della pena detentiva - Rideterminazione in aumento della pena pecuniaria - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256801-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello quando riduce la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenta quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)