Sez. 6, Sentenza n. 2936 del 16/12/2009 Ud. (dep. 22/01/2010) Rv. 246137 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione proposta dall'imputato - Riduzione della pena detentiva - Rideterminazione in aumento della pena pecuniaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria, sempre che, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte d'appello ha ridotto la pena detentiva previo riconoscimento dell'attenuante della limitata partecipazione dell'imputato all'attività delittuosa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)