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Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 26995 del 21/12/2007 (Rv. 601276 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | IVA - Prestazioni pubblicitarie richieste da società avente sede in Stato non comunitario ma con rappresentante fiscale in Stato membro - Individuazione del luogo della prestazione - Applicabilità dell'art. 9 n. 2 lett. e), Sesta Direttiva CE 17 maggio 1977, n. 388 - Questione interpretativa - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE - Necessità.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601276-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari va rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, la questione interpretativa su quale sia ai fini dell'IVA - ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE - il luogo della prestazione pubblicitaria, resa da un soggetto avente sede nel territorio di uno Stato membro della Comunità Europea a un destinatario stabilito fuori della Comunità ma con un rappresentante fiscale nel territorio di uno Stato membro e, in particolare, se esso sia il luogo del destinatario del messaggio, il luogo ove ha sede la società rappresentante fiscale per l'Italia della società non comunitaria, il luogo ove ha sede la società non comunitaria richiedente la prestazione pubblicitaria o il luogo del committente alla società non comunitaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9 bis lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)