Sez. 5, Sentenza n. 26687 del 18/12/2009 (Rv. 610805 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Prestazioni pubblicitarie - Destinatario stabilito in uno Stato terzo - Principio di territorialità - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Assoggettamento ad imposta - Esclusione - Esistenza di un rappresentante fiscale in Italia - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
In tema di IVA, quando il destinatario di prestazioni pubblicitarie è stabilito fuori del territorio della Comunità Europea, trova applicazione, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 febbraio 2009, in causa C-1/08, il principio di territorialità sancito dall'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CE, in forza del quale il luogo della prestazione è fissato ove ha sede il destinatario, con la conseguenza che l'imposta sul valore aggiunto non è dovuta, e se è stata pagata il destinatario ha diritto al rimborso, anche nel caso in cui egli abbia operato con l'intermediazione di un rappresentante fiscale in Italia, atteso che l'ordinamento fiscale nazionale non prevede deroghe alla regola della territorialità, pur essendo le stesse consentite dall'art. 9, n. 3, lett. b) direttiva citata.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 79, DPR 29/01/1979 num. 24 all. 1, DPR 31/03/1979 num. 94 all. 9, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 39, Legge 18/02/1997 num. 28 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)