diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11141 del 13/12/1996 (Rv. 501300 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Prestazione pubblicitaria effettuata, da soggetto straniero, a soggetto domiciliato o residente nello Stato, ma utilizzata fuori dell'area C.E.E. - Luogo di utilizzazione ex art. 7, comma quarto d.P.R. n. 633 del 1972 - Nozione.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501300-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ai fini della disposizione di cui all'art. 7, quarto comma D.P.R. n. 633 del 1972, in virtù della quale non si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano e, perciò, non sono assoggettabili ad I.V.A., le prestazioni di servizi pubblicitari eseguite, da soggetti stranieri, a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato o a soggetti ivi residenti, quando esse siano utilizzate fuori dell'area C.E.E., per luogo di utilizzazione deve intendersi non già quello in cui viene acquisito il finale risultato "economico" della prestazione, ma quello in cui è stata concretamente esplicata l'attività oggetto della prestazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)