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Sez. 3, Sentenza n. 9471 del 19/05/2004 (Rv. 572946 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | "Error in procedendo" - Nozione - Ricorso per vizio di motivazione determinato da "error in procedendo" del giudice di merito - Esame diretto degli atti da parte della Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572946-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Rientrano nella nozione di "error in procedendo", a fronte del quale la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia, la censura di omesso esame della domanda e la pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda né la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione; tuttavia, qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (una sorta di "error in procedendo " indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Suprema Corte l'esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione.(Nella specie, la S.C. ha riscontrato la presenza della situazione da ultimo indicata, in quanto la doglianza del ricorrente, formalmente inerente alla sola motivazione della sentenza d'appello, lamentava in effetti l'erroneità di tale decisione sotto l'aspetto della erroneità della riscontrata ultrapetizione a carico del primo giudice, ed ha esercitato la propria facoltà di accesso diretto agli atti, verificando che la sentenza di appello aveva errato ritenendo che il giudice di primo grado fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, per aver accolto la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale del medico disponendo una attività istruttoria ex officio, che costituiva un semplice ampliamento tecnico - scientifico del "petitum attoreo").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)