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Sez. L, Sentenza n. 7049 del 23/05/2001 (Rv. 546926 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Esame diretto degli atti da parte della Cassazione - Limiti e presupposti - Omissione di pronuncia o ultra petizione in difetto di attività interpretativa da parte del giudice di merito - Accertamento di un vizio di motivazione nell'interpretazione delle domande - Rilevanza a tali fini - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546926-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande giudiziali implica un giudizio di fatto demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione non esaurisce la problematica in materia di attribuzioni del giudice di legittimità riguardo all'identificazione dell'oggetto del giudizio, in quanto la Corte di Cassazione deve procedere all'esame e alla valutazione diretta degli atti, sia quando si prospetti che il giudice di merito abbia del tutto trascurato determinate richieste, oppure abbia pronunciato su domande che non risultano proposte o "ultra petita", e manchi un sia pur sintetico contributo sul piano ermeneutico del giudice di merito, sia quando in sede di legittimità si constati, attraverso il controllo della correttezza e congruità della motivazione, la censurabilità in concreto dell'operato del giudice di merito nella interpretazione delle domande. In ambedue i casi, infatti, si prospetta concretamente la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la sussistenza del relativo "error in procedendo" ed è analogamente necessario che il giudizio di cassazione si concluda con la precisa identificazione dell'oggetto del giudizio, ai fini, a seconda dei casi, dell'adozione di una pronuncia di cassazione senza rinvio - ipotizzabile in caso di pronuncia su domanda non effettivamente proposta -, oppure di cassazione con rinvio finalizzata all'esame in sede di merito delle domande effettivamente proposte. (Nella specie la S.C., ritenuta l'illogicità dell'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito - che aveva escluso la valenza della formula "salvo l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità del ricorrente" a esprimere la volontà di proporre concretamente la relativa domanda, in aggiunta a quella di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità - ha ritenuto sussistere il conseguente vizio di omesso esame di detta domanda e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)