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Sez. L, Sentenza n. 15931 del 16/08/2004 (Rv. 576520 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Disciplina posta dal decreto - legge n. 530 del 1993, non convertito e successivamente reiterato, e dal D.L. n. 120 del 1995 - Applicabilità anche ai rapporti già in atto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576520-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

L'art. 5 del D.L. 21 dicembre 1993, n. 530, non convertito e successivamente reiterato, nell'abrogare l'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (che disciplina la figura dei collaboratori e degli esperti linguistici di lingua madre) e l'art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 (che regolamenta in via definitiva la nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato) hanno condizionato l'assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici ad una selezione pubblica e alla stipula del contratto collettivo; pertanto la relativa disciplina deve ritenersi operata soltanto per il futuro e non applicabile ai rapporti di lavoro dei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/12/1993 num. 530 art. 5, Legge 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)