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Sez. U, Sentenza n. 1822 del 02/02/2015 (Rv. 634060 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Decorrenza in caso di illecito permanente - Dalla cessazione delle permanenza - Conseguenze - Nell'ipotesi di appropriazione di somma depositata dal cliente a titolo fiduciario.
Stato
decisa il 2015-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634060-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza, sicché, in caso di omissione del rendiconto di un deposito fiduciario, non rileva il momento della revoca del mandato, che fa sorgere l'obbligo di rendiconto, ma il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando il proprio diritto di trattenerla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)