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Sez. 3, Sentenza n. 16893 del 20/07/2010 (Rv. 614409 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITÀ | Sinistro "a causa" di trasporto pubblico - Nozione - Onere probatorio a carico del danneggiato - Portata - Presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1681 cod. civ. - Prova liberatoria relativa - Configurabilità - Portata.
Stato
decisa il 2010-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614409-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITÀ

Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni "a causa" del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 cod. civ., l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)