Sez. 3, Sentenza n. 3031 del 20/06/1978 (Rv. 392472 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - GIUDIZIO SUL QUANTUM SUCCESSIVO A QUELLO SULL'AN - DEDUCIBILITA DEL CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - GIUDIZIO SUL QUANTUM SUCCESSIVO A QUELLO SULL'AN - DEDUCIBILITA DEL CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel giudizio diretto alla liquidazione del danno, a seguito di condanna generica, il concorso del fatto colposo del creditore e deducibile solo sotto il profilo del mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'evitare od attenuare le conseguenze dannose della condotta del debitore (art 1227 secondo comma cod civ), trattandosi di circostanze estranee e successive a tale condotta, ma non anche sotto il profilo del colposo concorso del creditore medesimo nella Determinazione dell'evento (art 1227 primo comma cod civ) neppure al fine di una riduzione del danno da risarcire, trattandosi di questione attinente all'accertamento delle cause produttive del danno, e demandata quindi, in via esclusiva, al giudice dell'an debeatur.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)