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Sez. 2, Sentenza n. 2651 del 28/04/1982 (Rv. 420523 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO EVITABILE DAL CREDITORE CON L'ORDINARIA DILIGENZA - ESCLUSIONE - ONERE DEL CREDITORE DI ASSOGGETTARSI AD UN'ATTIVITÀ ABNORME - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420523-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO EVITABILE DAL CREDITORE CON L'ORDINARIA DILIGENZA - ESCLUSIONE - ONERE DEL CREDITORE DI ASSOGGETTARSI AD UN'ATTIVITÀ ABNORME - INSUSSISTENZA.*

L'art. 1227, comma secondo, codice civile, se esclude il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza, non richiede, però, che il creditore si assoggetti a un'attività abnorme per limitare gli effetti dannosi o impedire l'aggravamento del danno determinato dalla illecita condotta altrui. (V 6480/80, mass n 410237; (V 4705/80, mass n 408520; (V 643/80, mass n 404046; (V 3031/78, mass n 392472).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)