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Sez. L, Sentenza n. 6569 del 06/07/1998 (Rv. 516977 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale - Priorità - Lavoro in turni - Clausola contrattuale escludente testualmente maggiorazioni per prestazioni domenicali compensate con riposi - Fondamento di tale clausola nel carattere globalmente migliorativo del trattamento riservato ai turnisti - Interpretazione del giudice di merito - Incensurabilità.
Stato
decisa il 1998-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516977-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione del contratto anche collettivo il criterio letterale fornisce la regola ermeneutica cui in primo luogo il giudice deve attenersi. Pertanto, attesane la conformità a tale regola, è incensurabile in sede di legittimità la sentenza di merito che nell'interpretare il c.c.n.l. del 1991 per gli addetti al Settore Vigilanza abbia negato al lavoratore turnista il diritto al maggior compenso per lavoro domenicale (per il quale vi era stata fruizione di riposo compensativo) in presenza di una disposizione contrattuale prevedente espressamente che " nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente per l'attività prestata nelle giornate domenicali", e traente origine, secondo la valutazione del giudice di merito, dalla particolare remunerazione che nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dallo stesso contratto riceve lo specifico tipo di lavoro in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)