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Sez. L, Sentenza n. 13680 del 09/12/1999 (Rv. 532391 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Riservata al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla richiesta di maggiorazione retributiva per il lavoro domenicale da parte di dipendenti Alitalia.
Stato
decisa il 1999-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532391-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, in controversia instaurata dai dipendenti dell'Alitalia SpA al fine di ottenere una maggiorazione retributiva a titolo di indennità per il disagio costituito dal lavoro domenicale, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto i vantaggio attribuiti ai dipendenti Alitalia dal contratto collettivo non intesi a compensare anche la maggiore gravosità del lavoro domenicale, essendo dal contratto prevista una maggiorazione solo per il lavoro notturno domenicale ed un'indennità per tutti i dipendenti, a prescindere dal fatto che il turno cadesse o meno nella giornata festiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)