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Sez. 1, Sentenza n. 26855 del 20/02/2015 Ud. (dep. 25/06/2015) Rv. 263954 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Mancata costituzione entro il termine previsto dall'art. 484 cod. proc. pen. - Rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice - Possibilità di effettuare la costituzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263954-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

La costituzione di parte civile, siccome ammissibile, a pena di decadenza, solo prima che siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 cod. proc. pen., non può più essere effettuata quando è disposta esclusivamente la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, non integrando tale situazione processuale un'ipotesi di instaurazione "ex novo" del dibattimento, la quale, invece, presuppone la rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)