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Sez. 3, Sentenza n. 44442 del 03/10/2013 Ud. (dep. 04/11/2013) Rv. 257529 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Dibattimento - Termine per la costituzione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257529-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in udienza successiva a precedente rinvio disposto previa effettuazione della mera ricognizione delle persone presenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)