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Sez. 5, Sentenza n. 29233 del 18/02/2004 Ud. (dep. 06/07/2004) Rv. 228702 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Mancata costituzione di parte civile entro il termine stabilito a pena di decadenza - Possibilità di effettuare la costituzione a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228702-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

Qualora la costituzione di parte civile non abbia avuto luogo entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., essa non può più essere effettuata neppure a seguito della disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dovuta al mutamento del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)