Sez. 5, Sentenza n. 29233 del 18/02/2004 Ud. (dep. 06/07/2004) Rv. 228702 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Mancata costituzione di parte civile entro il termine stabilito a pena di decadenza - Possibilità di effettuare la costituzione a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento del giudice - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
Qualora la costituzione di parte civile non abbia avuto luogo entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., essa non può più essere effettuata neppure a seguito della disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dovuta al mutamento del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)