Sez. L, Sentenza n. 5565 del 19/03/2004 (Rv. 571342 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Atti di gestione dei rapporti di lavoro finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali - Valutazione di legittimità - Parametri proprii dei datori di lavoro privati - Utilizzabilità in via esclusiva - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE
A seguito della c.d. privatizzazione del lavoro pubblico, attuata con le norme raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e contraddistinta dalla contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro e dall'adozione di misure organizzative non espressamente riservate ad atti di diritto pubblico e realizzate mediante atti di diritto privato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. cit.), deve ritenersi che la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione - negli atti e procedimenti di diritto privato posti in essere ai fini della costituzione, gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro finalizzati al proseguimento di scopi istituzionali - deve essere valutata esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta del legislatore (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (v. Corte cost. n. 275 del 2001, n. 11 del 2002).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)