Sez. U, Ordinanza n. 6348 del 18/04/2003 (Rv. 562357 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto - Criteri - Atti di organizzazione incidenti sul rapporto di lavoro - Assunti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 D.Lgs. n. 165 del 2001 - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fattispecie in tema di determinazione assunta dal direttore generale di un Comune.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. Pertanto, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione e di organizzazione del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5, comma secondo, D.Lgs. n. 165 del 2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti dell'ente, non potendo attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla discrezionalità delle valutazioni spettanti alla p.a. e all'attinenza degli atti all'organizzazione, in quanto ciò che rileva è, fondamentalmente, il solo dato dell'inerenza della controversia al rapporto di lavoro (Nella specie, le Sezioni unite della S.C. hanno dichiarato la giurisdizione dell'AGO sulla controversia avente ad oggetto l'atto con il quale il direttore generale di un Comune, recependo un accordo concluso dinanzi al Collegio di conciliazione, aveva assunto alcuni dipendenti attribuendo loro un determinato inquadramento, atto impugnato da altri dipendenti dello stesso Comune, i quali ne avevano eccepito l'illegittimità, sostenendo, tra l'altro, che da esso era derivato il rifiuto loro opposto ad un migliore inquadramento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)