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Sez. L, Sentenza n. 6083 del 30/05/1995 (Rv. 492594 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Totale cessazione dell'attività produttiva - Potere dell'imprenditore ex art. 41 cost. - Licenziamenti conseguenti - Incensurabilità assoluta - Previo esperimento del rimedio della cassa integrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492594-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

La libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost. comporta l'assoluta incensurabilità dei licenziamenti derivanti da totale cessazione dell'attività produttiva, non sussistendo alcun obbligo dell'imprenditore di giustificare la decisione di non permanere ulteriormente nel mondo della produzione o dello scambio di beni o di servizi - decisione che, comunque, è valida anche se ricollegabile al timore del medesimo di dover affrontare eccessivi impegni economici in conseguenza delle rivendicazioni pur legittime dei dipendenti -, né essendo tenuto il datore di lavoro ad esperire preventivamente il rimedio della cassa integrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)