diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 829 del 26/03/1973 (Rv. 363109 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - IRREGOLARITA FORMALI - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - CORREZIONE (DELLA) - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363109-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - IRREGOLARITA FORMALI - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - CORREZIONE (DELLA) - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

Le irregolarita formali relative all'indicazione di una parte nell'epigrafe della sentenza, qualora la parte stessa risulti bene identificata dal contesto della medesima, non determinano la nullita della pronuncia, ma costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con lo speciale procedimento di cui agli articoli 287 e 288 cod proc civ. (nella specie, e stato escluso ogni dubbio che appellante era stato il servizio contributi unificati, e non l' ufficio provinciale di detto servizio). (Conf 2029/70, mass n 348118).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)