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Sez. 1, Sentenza n. 24582 del 20/11/2006 (Rv. 593228 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE | Regione Sicilia - Contratti dei comuni - Delibera di autorizzazione - Controllo preventivo di legittimità - Necessità - Limiti - Deduzione nel contratto quale condizione di efficacia - Condizione meramente potestativa - Esclusione - Richiesta di chiarimenti da parte del Co.Re.Co. - Inottemperanza - Decadenza dell'autorizzazione - Conseguenze - Inefficacia del contratto.
Stato
decisa il 2006-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593228-01

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE

Nell'ambito della Regione Sicilia, le delibere con cui la giunta municipale autorizza il sindaco alla stipulazione dei contratti sono soggette a controllo preventivo di legittimità soltanto nell'ipotesi, prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge reg. 3 dicembre 1991, n. 44, in cui la giunta le sottoponga di propria iniziativa al comitato regionale di controllo, a meno che tale controllo non venga richiesto da un quarto dei consiglieri comunali, nelle materie indicate dal comma terzo della medesima disposizione. Peraltro, qualora le parti abbiano espressamente subordinato l'efficacia del contratto all'approvazione del comitato, tale condizione non può essere considerata meramente potestativa, posto che la decisione di richiedere il controllo preventivo di legittimità non è rimessa all'"arbitrium merum" dell'Amministrazione comunale, la quale, oltre ad essere tenuta ad agire nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa, proprio con tale clausola si vincola a chiedere detto controllo. In tal caso, l'inottemperanza della giunta alla richiesta di chiarimenti rivoltale dall'organo di controllo comporta automaticamente la decadenza della delibera, ancorchè dichiarata immediatamente esecutiva, e quindi l'inefficacia del contratto, senza che l'inosservanza del termine previsto dall'art. 19, comma secondo, della legge n. 44 cit. debba risultare da un provvedimento formale del comitato, trattandosi di mero accertamento di un effetto che discende direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 03/12/1991 num. 44 art. 15, Legge Reg. Sicilia 03/12/1991 num. 44 art. 18, Legge Reg. Sicilia 03/12/1991 num. 44 art. 19, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)