Sez. L, Sentenza n. 15917 del 19/12/2000 (Rv. 542715 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Supplementi delle pensioni dell'a.g.o. per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi - Art.7, comma sesto, legge n. 155 del 1981- Contenuto precettivo - Domanda relativa al primo supplemento - Presentazione prima del compimento dell'età pensionabile - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
Con riguardo ai supplementi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, in base all'interpretazione letterale dell'art. 7, comma sesto, della legge n. 155 del 1981 deve escludersi che la domanda relativa al primo supplemento di pensione possa essere presentata prima della data di compimento dell'età pensionabile. Ne consegue che la domanda eventualmente presentata anticipatamente (nella previsione del prossimo compimento della suddetta età) è da considerarsi irricevibile, per non essere ancora venuto a maturazione lo stesso diritto al pensionamento.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)