Sez. L, Sentenza n. 2846 del 11/03/2000 (Rv. 534767 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Supplementi di pensione - Norme ex art. 7 legge n. 155 del 1981 sui termini dilatori per le relative richieste di liquidazione nell'assicurazione generale - Estensione ai supplementi maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Limiti - Contribuzioni per periodi pregressi - Inapplicabilità di detti termini - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
L'art. 7, sesto comma, della legge n. 155 del 1981, nell'estendere ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi le norme, dettate dai precedenti commi quarto e quinto per l'assicurazione generale obbligatoria - i quali ammettono la richiesta del supplemento di pensione solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento, con riduzione del termine a due anni per una sola volta a condizione del superamento dell'età pensionabile -, si riferiscono solo ai supplementi da liquidare in base a contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione principale. (Nella specie il titolare di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale, al compimento del sessantacinquesimo anno aveva chiesto - così dovendosi correttamente qualificare la sua domanda - il supplemento di pensione previsto dall'art. 7 della legge n. 9 del 1963 in relazione a contributi precedentemente accreditati nella gestione dei coltivatori diretti, in cui era prevista un'età pensionabile più elevata; il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C., aveva rigettato la domanda in applicazione dell'art. 7 della legge n. 155 del 1981, dato che l'interessato aveva conseguito un supplemento di pensione meno di tre anni prima).
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 7, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)