Sez. 3 - , Sentenza n. 380 del 17/10/2019 Cc. (dep. 09/01/2020) Rv. 278277 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi – Natante ancorato stabilmente – Intervento di nuova costruzione – Configurabilità - Permesso di costruire – Necessità - Ragioni.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Costituisce intervento di nuova costruzione che necessita di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, lo stabile ormeggio di un natante destinato ad ambiente di lavoro per la pesca di molluschi in un fiume, in quanto determina una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio per il soddisfacimento di esigenze non temporanee. (Fattispecie in cui la Corte, ravvisando la natura di bene demaniale del fiume sottoposto a vincoli ambientali, ha ritenuto immune da censure la decisione di merito di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. citato ed anche di quello di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 lett. E, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 35, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)