Sez. 3, Sentenza n. 7047 del 04/12/2014 Cc. (dep. 18/02/2015) Rv. 262631 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Imbarcazioni ormeggiate in acqua ed utilizzate con stabilità per attività ricettiva - Intervento di nuova costruzione - Sussistenza - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 44, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce intervento di nuova costruzione che necessita di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. e), del d.P.R. citato, lo stabile ormeggio di una imbarcazione in acque territoriali con utilizzo della stessa per attività recettiva e per il soddisfacimento di esigenze non temporanee. (Fattispecie in cui, essendo il sito di ormeggio ubicato in zona sottoposta a vincolo paesistico, è stata ritenuta la configurabilità anche del reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. E, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)